Uso di repertorio privo delle forme stabilite dall'art. 64 della legge n. 89 del 1913 - Parificazione agli effetti sanzionatori all'omessa tenuta del repertorio - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12740 del 19/06/2015
In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, è qualificabile come repertorio, in forza dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, sicché, agli effetti dell'art. 138, primo comma, n. 4, della stessa legge n. 89 del 1913, sono parificate le condotte consistenti nell'omessa tenuta del repertorio e nell'uso di un repertorio privo delle forme prescritte.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12740 del 19/06/2015