procedimenti speciali - in genere - Procedimento disciplinare a carico di notai - Reclamo - Mancata comparizione del reclamante - Improcedibilità - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13434 del 17/06/2011
Nel processo disciplinare a carico del notaio, la mancata comparizione del reclamante nel giudizio d'impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato dalla commissione disciplinare non è causa di improcedibilità del reclamo, non essendo tale conseguenza prevista da alcuna norma espressa, con la conseguenza che il giudice, verificata la ritualità degli atti finalizzata a consentire detta comparizione, deve decidere nel merito il reclamo e non dichiarare improcedibile lo stesso (o, come nella specie, "il non luogo a procedere").
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13434 del 17/06/2011