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Notariato - Procedimento disciplinare - Determinazione quantitativa e qualitativa della sanzione - Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5914 del 11/03/2011

Nel procedimento disciplinare a carico dei notai, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla; in considerazione della natura punitiva che le è propria, ogni sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore dell'illecito, alla stregua dei criteri previsti per gli illeciti penali dall'art. 133 cod. pen. E per gli illeciti amministrativi dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5914 del 11/03/2011

Notariato - Procedimento disciplinare - Determinazione quantitativa e qualitativa della sanzione - Potere discrezionale dell'organo preposto -

Nel procedimento disciplinare a carico dei notai, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla; in considerazione della natura punitiva che le è propria, ogni sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore dell'illecito, alla stregua dei criteri previsti per gli illeciti penali dall'art. 133 cod. pen. e per gli illeciti amministrativi dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5914 del 11/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5914 del 11/03/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 153, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'illogicità della motivazione per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale (con riferimento al capo di imputazione ed alla sentenza di patteggiamento n. 52/2 007 del tribunale di Orvieto) ed omessa motivazione. In particolare lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in un non comune travisamento dei fatti ed "ha posto a fondamento della condanna disciplinare una vicenda che preesisteva l'attuale di riferimento e che si era conclusa sia in sede disciplinare che penale", rispettivamente con sentenza penale n. 52/2007, e con sentenza disciplinare n. 16/2008.
2. Il motivo è inammissibile sotto due profili.
Anzitutto la censura di travisamento del fatto, anche nel procedimento disciplinare nei confronti di notaio, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione, ma con il mezzo revocatorio. Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 10/03/2006, n. 5251; Cass. 20/06/2008, n. 16809; Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202).
3. In ogni caso la censura introduce una questione nuova rispetto a quella fatta valere davanti alla corte di appello.
La sentenza impugnata ha infatti rilevato che il Pongelli aveva sostenuto nel reclamo che "la misura della sospensione inflitta doveva essere compresa e quindi assorbita dalla misura interdittiva della sospensione professionale di mesi due applicata in sede cautelare dal GIP presso il tribunale di Orvieto nell'ambito del procedimento penale a carico del Pongelli per il reato di peculato ed altro".
A fronte di questa interpretazione del motivo di reclamo, data dalla corte di merito, il ricorrente non assume che egli avesse proposto un motivo diverso e corrispondente a quello fatto valere in questa sede, cioè relativo alla "mancata corrispondenza tra la contestazione (dell'addebito) e la pronuncia che ne consegue".
Pertanto il motivo di ricorso, così come proposto, attiene a questione nuova e, come tale inammissibile.
Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n. 6989/2004; Cass. n. 5561/2004; Cass. n. 1915/2004). 4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 153, legge cit., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Assume il ricorrente che nel valutare l'entità della sanzione inflitta il giudice di appello non ha tenuto conto che il pagamento della sanzione di Euro 15.000,00 è avvenuto banco iudicis e che non ha sviluppato alcuna motivazione in merito alla mancanza di crediti formativi.
5. Il motivo è infondato.
Osserva questa Corte che la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da applicare, nei limiti previsti dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposta ad irrogarla. Attesa la natura e la funzione essenzialmente punitiva di ogni sanzione, essa deve essere commisurata alla gravità del fatto (e delle sue circostanze) ed alla personalità del soggetto, autore dello stesso (come è previsto in tema di sanzioni penali dall'art. 133 c.p., ed in tema di sanzioni amministrative dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 11).
Sennonché il soggetto che irroga la sanzione non è tenuto ad un'analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione. Conseguentemente anche espressioni, come "appare congruo", "appare equo" sono espressioni sufficienti a far ritenere che detto soggetto abbia tenuto conto, sia pure globalmente, dei criteri per il corretto esercizio di detto potere discrezionale nella scelta della pena e nella determinazione del quantum (Cass. pen. 25 maggio 1995, Marca).
6. Nella fattispecie la corte di appello, ai fini del rigetto del motivo di reclamo avverso l'entità della sanzione irrogata dal CO.RE.DI., ha tenuto conto sia del fatto che la sanzione precedentemente inflitta di Euro 15.000,00 era stata poi pagata solo banco iudicis sia del "costante comportamento illecito del notaio nello svolgimento della professione che ha gravemente compromesso il prestigio ed il decoro dell'Ordine notarile".
7. Nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2011


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