Professioni - Dottori commercialisti - Delibere di sospensione in materia disciplinare - d.lgs. n. 139 del 2005. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30785 del 30 dicembre 2011
Anche nel regime di cui d.lgs. n. 139 del 2005, sebbene il relativo art. 32 non abbia riprodotto il precedente assetto di impugnativa innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, le deliberazioni rese in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa, possono essere impugnate davanti al tribunale. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30785 del 30 dicembre 2011
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30785 del 30 dicembre 2011