Danni da vaccinazioni obbligatorie - Indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005 e assegno "una tantum" di cui al successivo art. 4 - Decorrenza retroattiva - Fondamento.
In tema danni da vaccinazioni obbligatorie, gli artt. 1 e 4 della l. n. 229 del 2005 attribuiscono ai "soggetti danneggiati", rispettivamente, un ulteriore indennizzo aggiuntivo rispetto a quello già riconosciuto dalla l. n. 210 del 1992, nonché un assegno "una tantum" per il periodo compreso nel periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, sicché entrambi operano retroattivamente attesa, quanto all'assegno, la chiara "ratio" della disposizione e, quanto all'ulteriore indennizzo, il suo carattere incrementale rispetto a quello di cui il soggetto è già titolare, concorrendo con questo con la medesima decorrenza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16842 del 09/08/2016