Pubblicità informativa dell'attività professionale - Divieto di divulgazione dei nominativi dei clienti - Sussistenza - Fondamento.
In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, continua ad essere proibita, in base al codice deontologico forense, la divulgazione dei nominativi dei clienti, nonostante il loro consenso, non potendo includersi tale dato, da cui potrebbero derivare indirette interferenze sullo svolgimento dei processi ancora in corso, nella pubblicità informativa circa le caratteristiche del servizio offerto, i cui divieti legislativi e regolamentari sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 9861 del 19/04/2017