locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11366 del 22/05/2014
Nei rapporti contrattuali di durata la novazione oggettiva impedisce che il rapporto giuridico sostituito continui a produrre le obbligazioni che da esso sarebbero altrimenti normalmente derivate, ma non estingue le obbligazioni già venute in essere al momento dell'accordo novativo stesso, fatta salva la presenza di un accordo transattivo che disponga diversamente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11366 del 22/05/2014