Transazione limitata ad una quota dell'obbligazione - Effetti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 11/07/2014
La disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 11/07/2014