obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - offerta non formale - contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17975 del 14/08/2014
Riscatto agrario - Tempestivitàdel pagamento - Offerta reale - Condizioni - Cooperazione del creditore nell'adempimento - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17975 del 14/08/2014
Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 cod. civ. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e così gli effetti del riscatto, sono da ritenersi verificati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rifiuto del creditore di ricevere l'offerta, avvenuta tramite assegno circolare in ragione del divieto di pagamento in contanti imposto dalle norme speciali, e rituale l'offerta eseguita indistintamente ai due creditori, coniugi comproprietari, perché previamente presentata al loro domicilio e successivamente seguita, dopo il loro rifiuto, dall'invito a presenziare al deposito della somma su libretti bancari intestati agli aventi diritto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17975 del 14/08/2014