Azione di ripetizione - Esercizio nei confronti di soggetto diverso dal destinatario del pagamento - Rigetto - Eventuale accertamento del carattere indebito del pagamento - Interesse ad impugnare - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10856 del 26/05/2015
In materia di indebito oggettivo, qualora l'azione di ripetizione sia stata rigettata per non essere il convenuto il destinatario del pagamento non dovuto, l'eventuale accertamento del carattere indebito dell'erogazione, contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, non costituisce capo autonomo della sentenza suscettibile di passaggio in giudicato, sicché difetta l'interesse alla sua impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10856 del 26/05/2015