Somme dovute per risarcimento danni da responsabilità aquiliana - Art. 1283 cod. Civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25729 del 05/12/2014
La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 cod. Civ. In materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non é, quindi, estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25729 del 05/12/2014