obbligazioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11579 del 23/05/2014
genere - inadempimento - costituzione in mora - Natura - Atto giuridico in senso stretto - Configurabilità - Regole ermeneutiche applicabili - Censurabilità in cassazione - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11579 del 23/05/2014
In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l'applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali, ma legittima il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi, con la conseguenza che anche l'attività interpretativa dell'atto di costituzione in mora si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione - tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all'atto in esame -, ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11579 del 23/05/2014