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obbligazioni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11579‭ ‬del‭ ‬23/05/2014

genere‭ ‬-‭ ‬inadempimento‭ ‬-‭ ‬costituzione in mora‭ ‬-‭ ‬Natura‭ ‬-‭ ‬Atto giuridico‭ ‬in senso stretto‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Regole ermeneutiche applicabili‭ ‬-‭ ‬Censurabilità in cassazione‭ ‬-‭ ‬Limiti.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11579‭ ‬del‭ ‬23/05/2014


In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora,‭ ‬la sua natura di atto‭ ‬giuridico in senso stretto‭ (‬nonché recettizio‭) ‬non consente l'applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali,‭ ‬ma legittima il ricorso,‭ ‬in via analogica,‭ ‬alle regole di ermeneutica,‭ ‬in‭ ‬quanto compatibili,‭ ‬degli atti negoziali stessi,‭ ‬con la conseguenza che anche l'attività interpretativa dell'atto di costituzione in mora si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione‭ ‬-‭ ‬tale,‭ ‬cioè,‭ ‬da non consentire la ricostruzione dell‭'"‬iter‭" ‬logico seguito dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto‭ (‬e di una certa significazione‭) ‬all'atto in esame‭ ‬-,‭ ‬ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11579‭ ‬del‭ ‬23/05/2014