Mandato - obbligazioni del mandatario - limiti del mandato – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007
Consorzio - Liquidazione - Poteri di rappresentanza dei liquidatori - Estensione - Norme sul mandato - Applicazione - Fattispecie in tema di operazioni su conto corrente di uno dei liquidatori.
In materia di consorzi, in mancanza di una struttura a forma societaria ed in assenza, nello statuto del consorzio e nell'atto di nomina dei liquidatori, di una previsione circa le modalità di esercizio del potere di rappresentanza degli stessi, trovano applicazione le norme sul mandato ed in particolare l'art. 1716 c.c., riguardante l'ipotesi di pluralità di mandatari, da cui può trarsi il principio generale in base al quale, qualora non risulti espressamente che i mandatari debbano agire congiuntamente, può presumersi che il mandato sia stato conferito disgiuntamente. (Nella specie, sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità, nei confronti del consorzio, della banca che aveva consentito ad uno dei liquidatori di operare sul conto corrente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007