Maggior danno richiesto all'"accipiens" in buona fede ex art. 2033 cod.civ. - Ricorso al credito bancario in periodo precedente la presentazione della domanda di restituzione - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad indebito previdenziale.
L'eventuale maggior danno, rispetto agli interessi legali, richiesto a colui che abbia ricevuto in buona fede un pagamento indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., riguarda il periodo successivo alla presentazione della domanda; irrilevante, di conseguenza, è l'allegazione e dimostrazione di aver dovuto far ricorso ad oneroso credito bancario in periodo precedente la presentazione della domanda di restituzione (principio affermato con riferimento al pagamento di indebite prestazioni da parte dell'INPS) .
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8921 del 13/04/2007