Diritto bancario -obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10713 del 24/05/2016
Contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Versamenti eseguiti in pendenza di rapporto - Azione di ripetizione dell'indebito - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10713 del 24/05/2016