Obbligazioni in genere - adempimento - mora del creditore - forma dell'offerta - reale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016
Obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro da effettuarsi entro un determinato termine - Mediante offerta reale - Intervento dell'offerta entro il termine - Sufficienza - Necessità dell'effettuazione entro tale termine anche delle formalità relative al deposito - Esclusione.
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016