Accordi in deroga a norme imperative - Nullità di protezione - Legittimazione ad invocarla - Presupposti.
La nullità ex art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16105 del 02/08/2016