Riscatto agrario - Esercizio del diritto mediante atto di citazione - Notificazione - Idoneità a produrre effetti sostanziali - Nullità dell'atto per vizi processuali - Irrilevanza.
Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8, comma 5, della l. n. 590 del 1965, avendo natura potestativa, si esercita tramite una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che può compiersi anche mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la quale - una volta giunta a conoscenza del destinatario - mantiene i suoi effetti sostanziali anche in caso di nullità dell'atto notificato per vizi di carattere processuale.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 14827 del 20/07/2016