Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016
Attività posta in essere in favore di soggetto incapace di intendere e di volere - Qualificazione - Gestione di affari - Pagamento eseguito in nome proprio dal gestore - Poteri del gerito - Ripetizione d'indebito - Proponibilità - Fondamento.
Il compimento di un'attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale , va qualificato, ove ricorra l'ulteriore requisito dell'"utiliter coeptum" , come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa. Nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'"accipiens", il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016