Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - novazione - oggettiva - in genere - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23434 del 17/11/2016
Eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilievo d'ufficio in base ai fatti ritualmente introdotti nel processo - Ammissibilità - Fattispecie.
La novazione non forma oggetto di un'eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 - 1235 c.c., poste a raffronto con l'espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta la novazione di rapporti di lavoro - di messi notificatori ed ufficiali esattoriali - da saltuari ad ordinari, aveva escluso che potesse applicarsi la normativa in materia di conversione di contratto a tempo determinato, ed il conseguente diritto dei lavoratori alle differenze retributive per i cd. periodi non lavorati).
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23434 del 17/11/2016