Obbligazioni in genere - adempimento - di cose determinate solo nel genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5042 del 28/02/2017
Interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 – Inapplicabilità ai crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL – Fondamento – Operatività della norma intertemporale di cui all’art. 11 del citato d.lgs. – Esclusione – Impossibilità di configurare una “transazione commerciale”– Sussistenza.
Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma In genere.
In materia di rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, il saggio di interessi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 è inapplicabile ai crediti derivanti dall’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL, atteso che tale rapporto deriva da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento, che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale; conseguentemente, è ininfluente l’anteriorità, o meno, rispetto alla data dell’8 agosto 2002, della stipula dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche o private, il quale peraltro si perfeziona e produce effetti solo con l’emanazione del regolamento che lo recepisce, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. citato, non potendo avere alcuna operatività la norma intertemporale di cui all’art. 11 del d.lgs n. 231 del 2002.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5042 del 28/02/2017