Promessa unilaterale di trasferimento della proprietà di un immobile - contestuale o successiva traduzione in scritto del consenso del promissario acquirente - necessita - mancanza - conseguenze.
La promessa unilaterale di trasferimento della proprietà di un immobile non ha alcun effetto obbligatorio ove non si accerti la traduzione in iscritto - contestuale o successiva - del consenso manifestato dal promissario acquirente. Pertanto, in Mancanza di tale consenso, non sorge a favore di quest'ultimo, o dei suoi eredi, alcun diritto ad un risarcimento del danno, non essendo configurabile, nell' accertata carenza di una valida pattuizione, l'insorgenza di un Obbligo alla prestazione sostitutiva di quella dedotta in contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6234 del 24/11/1980