Contratti agrari - colonia - parziaria - morte di una delle parti - proroga legale – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/1982
Continuazione del rapporto - condizione - omessa nomina del successore nei termini stabiliti - conseguenze - disciplina ex art. 2158 cod. Civ. - abrogazione per incompatibilità ex legge di proroga n. 756 del 1964 - esclusione.*
055064 417728*
Nell'ipotesi di morte del colono, il rapporto può essere continuato, ai sensi dell'art. 2158 cod. civ., solo da una persona che rivesta la qualità di erede e che sia nel contempo componente della famiglia colonica, designato concordemente ed univocamente dagli altri eredi, prima della scadenza dell'annata agraria, alla continuazione del rapporto medesimo e che sia idonea alla coltivazione del fondo. Pertanto, in difetto di nomina del successore nei termini stabiliti, il contratto si scioglie automaticamente, con l'effetto che la proroga legale non può operare su un rapporto che si è ormai estinto per Mancanza degli elementi strutturali soggettivi occorrenti per la sua esistenza. Tale norma non è stata abrogata per incompatibilità con l'entrata in vigore della legge di proroga 15 settembre 1964 n. 756 ed anzi condiziona la pratica applicazione della proroga legale, dal momento che quest'ultima esplica la sua efficacia sui rapporti che sono in corso e cioè si trovano nella fase di svolgimento consentita dalla perdurante sussistenza dei loro requisiti formativi essenziali. ( V 2946/76, mass nn 381704 e 381705).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/1982