Obbligazioni in genere – promesse unilaterali – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975
Promessa di pagamento e ricognizione del debito - promessa di pagamento - effetti - conferma del preesistente debito - sussistenza - successione cumulativa o privativa nel debito – esclusione.
La promessa di pagamento, di cui all'art 1988 cod civ, ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, e inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioe, del precedente debitore). Tale successione puo, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge e, cioe, generalmente con la Forma contrattuale, attraverso la delegazione, l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli artt 2160, 2177 e 2560 cod civ e dalle norme sui titoli di credito). (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la sola promessa unilaterale fatta dal marito di pagare un debito della moglie sarebbe stata idonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione. La SC ha cassato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975