Ripetizione di indebito - alienazione della cosa ricevuta indebitamente - corresponsione del valore al tradente - valore - determinazione - criteri.
Il valore che, nel caso di alienazione della cosa ricevuta indebitamente, l'accipiente-alienante e tenuto a corrispondere al tradente, a norma dell'art 2038, secondo comma, cod civ, deve essere determinato in relazione al momento in cui la cosa fu ricevuta dall'accipiente stesso - poiche detto valore va riferito alle condizioni in cui essa allora trovavasi - salvo a tenersi eventualmente in conto le conseguenze della svalutazione monetaria successiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 258 del 19/01/1977