Presupposti - Contrapposizione di interessi tra soggetto gerente e soggetto gestito - Configurabilità della "negotiorum gestio" - Esclusione.
L'istituto della "negotiorum gestio", così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e seguenti cod. civ., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, e non è, pertanto, configurabile in tutte le ipotesi in cui ricorra, invece, una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente, il "negotiorum gestor" ed il "negotiorum gestus".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7278 del 06/08/1997