Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10112 del 15/10/1997
Art. 8 legge 1965 n. 590 - Pluralità di affittuari, esercenti singolarmente la prelazione - Eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria - Omessa previsione di limiti o criteri per evitarlo - Incostituzionalità ai sensi dell'art 44 Costituzione - Esclusione - Fondamento.
Nella controversia in tema di prelazione agraria, promossa da più affittuari di altrettante porzioni di un fondo anteriormente alienato a terzi è irrilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, per contrasto con l'art. 44 della Costituzione, nella parte in cui non prevede limiti ne' indica criteri per evitare, in conseguenza dell'esercizio di una pluralità di diritti di prelazione da parte di più conduttori, l'eccessivo spezzettamento della proprietà fondiaria originariamente unica, da un lato perché, non essendo determinata l'estensione della minima unità colturale - per inattuazione dell'art. 847 cod. civ., che la prevede - è inapplicabile l'art. 846 cod. civ., che vieta i frazionamenti dei terreni in violazione di essa; dall'altro perché l'unico limite all'esercizio del diritto di prelazione, derivabile dalla limitata estensione del fondo, è l'impossibilità del suo sfruttamento economico o addirittura la sua non coltivabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10112 del 15/10/1997