Esercizio della prelazione con riferimento a fabbricato rurale - Condizioni - Vincolo pertinenziale con l'impresa agraria e disponibilità del bene in base all'originario contratto - Fattispecie.
Il coltivatore diretto che intende esercitare la prelazione agraria, ai sensi dell'art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché dell'art. 7, legge 14 agosto 1971, n. 817, su un fabbricato rurale messo in vendita, deve dimostrare che esso sia pertinenza del fondo in quanto funzionalmente adibito al servizio dell'impresa agraria, e che perciò sia rimasto nella sua disponibilità in base all'originario contratto agrario. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto soggetto a prelazione un fabbricato rurale il cui rapporto pertinenziale col terreno coltivato era stato interrotto in conseguenza della sua concessione in comodato a terzi per fini abitativi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7183 del 10/04/2015