Prelazione agraria - "Denuntiatio" ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Proposta di alienazione pervenuta ad uno dei coniugi - Rappresentanza reciproca - Esistenza di impresa familiare - Irrilevanza - Fondamento.
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere-
L'impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. non ha alcuna rilevanza esterna e non permette di ritenere esistente un rapporto di rappresentanza reciproca tra i familiari e la persona a capo dell'impresa, sicché, in caso di alienazione di un fondo, la "denuntiatio" ex art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, ad uno solo dei coniugi componenti l'impresa non ha effetto nei confronti dell'altro ai fini del decorso del termine di esercizio del diritto di prelazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15754 del 10/07/2014