Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione.
L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11682 del 14/05/2018