Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13792 del 31/05/2018
Retratto agrario - Legittimazione - Nozione di coltivatore diretto - Svolgimento di altra attività - Valutazione di prevalenza - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della prelazione e del riscatto agrari, la qualifica di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 31 della l. n. 590 del 1965, non è esclusa dalla circostanza che il medesimo soggetto svolga altra attività lavorativa, compresa quella dell'allevamento e del governo del bestiame, né richiede una valutazione di prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre, oppure la verifica di quale sia la principale fonte di reddito dell'interessato, risultando sufficiente che l'attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva respinto la domanda di retratto attribuendo rilievo anche al parametro della prevalenza dell'attività di allevamento di bestiame svolta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13792 del 31/05/2018