Compravendita - Animali da compagnia o d'affezione
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - in genere - Compravendita - Animali da compagnia o d'affezione - Bene di consumo - Applicabilità del codice del consumo – Condizioni – Riflessi sulla denuncia del difetto della cosa venduta. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22728 DEL 25/09/2018
In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.