Prova dell’esistenza del credito e della scadenza
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - del debitore - onere della prova - ripartizione - prova dell’esistenza del credito e della scadenza - compete al creditore - mera allegazione dell'inadempimento del creditore - sufficienza - estinzione dell’obbligazione a seguito di compensazione - invocata dal debitore - onere della piena prova del controcredito - sussiste - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018
>>> Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte che, qualora eccepisca l'estinzione dell'obbligazione in modo diverso dall'adempimento, nella specie a seguito di compensazione, è gravata della piena prova dell'esistenza del controcredito. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva accolto l'azione di risoluzione per inadempimento di un contratto di cessione di partecipazione a s.r.l., promossa dalla società cedente, alla quale il debitore cessionario aveva resistito eccependo l'esistenza, nei confronti dell'attrice, di un credito del quale non aveva però fornito la prova).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018