Inadempimento - responsabilità del debitore - Cass. 13685/2019
Obbligazione - Inadempimento o inesatto adempimento - Onere della prova - Criteri di ripartizione - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del creditore - Sufficienza - Applicabilità del principio alle obbligazioni di risultato
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ove l'acquirente di un software applicativo, in mancanza del risultato stabilito dal contratto abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore
Cod. Civ. art. 1453 – Risolubilità del contratto per inadempimento