Estinzione dell'obbligazione - compensazione – Cass. 13416/2019
Compensazione - Crediti reciproci sorti in tempi diversi - Rivalutazione automatica di uno dei crediti - Fatti parzialmente estintivi - Effetti sulla compensazione.
Se tra due soggetti insorgano in tempi diversi reciproci crediti, il primo dei quali soggetto a rivalutazione automatica ex art. 429, comma 3, c.p.c. e solo parzialmente estinto, occorre quantificare il credito, comprensivo di rivalutazione ed interessi maturati fino all'estinzione parziale, e calcolare sul residuo quegli stessi accessori fino al momento in cui, divenuto liquido ed esigibile anche il credito contrapposto, opera la compensazione, dopo la quale vanno calcolati rivalutazione e interessi sull'eventuale residuo del primo credito, oppure i soli interessi sull'altro rimasto dopo la parziale compensazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13416 del 17/05/2019 (Rv. 653839 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1224 –Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Cod. Civ. art. 1241 – Estinzione per compensazione