Promessa di Pagamento - Efficacia di astrazione processuale - Offerta di prova da parte del promissario - Implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale - Ammissibilità - Limiti.
La rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14773 del 30/05/2019 (Rv. 654284 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1988 – Promessa di pagamento e ricognizione di debito
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova