Obbligazioni "ex contractu" - Inadempimento - Interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Condizioni.
Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14911 del 31/05/2019 (Rv. 654099 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1219 – Costituzione in mora
Cod. Civ. art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Cod. Civ. art. 1284 – Saggio degli interessi