Ll'adempimento del terzo anche contro la volontà del creditore – Cass. Ord. 15111/2019
Obbligazioni in genere - adempimento - del terzo - Adempimento del terzo anche mediante assegno bancario o "inscio vel invito" debitore - Ammissibilità - Volontà contraria del creditore - titoli di credito - assegno bancario - pagamento in genere.
Ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo anche contro la volontà del creditore, se quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, attraverso la consegna di un assegno bancario emesso a favore del creditore, quando il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato. Il pagamento, quale prestazione del dovuto, può avvenire persino "inscio vel invito" debitore, sempre però che la prestazione del terzo sia regolarmente effettuata al creditore in modo conforme all'obbligazione del debitore, con la conseguenza che l'effetto liberatorio va escluso solo quando si verifichi che la prestazione non sia fatta per conto del debitore, ovvero che il creditore abbia interesse a che lo stesso debitore esegua la prestazione liberatoria oppure che il medesimo creditore rifiuti l'adempimento del terzo per l'opposizione manifestatagli dal debitore.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15111 del 03/06/2019 (Rv. 654329 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1180