Obbligazioni in genere - adempimento - del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26856 del 21/10/2019 (Rv. 655817 - 01)
Adempimento del terzo - Presunzione di gratuità - Fondamento - Conseguenze - Onere del creditore di provare il vantaggio per il disponente - Sussistenza.
Nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore; pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26856 del 21/10/2019 (Rv. 655817 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1180, Cod_Civ_art_2359, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Dlgs_14_2019_art_163