Negozio fiduciario - Trasferimento di somma di denaro - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Il negozio fiduciario non è sottoposto ad alcuna forma solenne qualora abbia ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro, sebbene il "pactum fiduciae" sia sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, perché il trasferimento di denaro, a differenza dei beni immobili, non richiede la forma scritta "ad substantiam".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31570 del 03/12/2019 (Rv. 656436 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1351