Coesistenza di debiti reciproci di natura diversa - Debito di valore e debito di valuta - Determinazione del loro ammontare - Criteri.
Nella compensazione di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, ai fini della determinazione del primo si deve tenere conto dell'incidenza della svalutazione monetaria, mentre la parte che fa valere il secondo può richiedere, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'ulteriore risarcimento del "danno maggiore" da essa eventualmente subìto, rispetto a quello forfettariamente determinato dal primo comma dello stesso articolo nella misura degli interessi legali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32438 del 11/12/2019 (Rv. 656217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224_2, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1242, Cod_Civ_art_1243