Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32788 del 13/12/2019 (Rv. 656150 - 01)
Cessione del credito vantato nei confronti di amministrazione diversa da quella statale - Forma dell'atto come prevista dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse. (In applicazione nel principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva preteso i menzionati requisiti di forma con riferimento alla cessione di un credito - vantato nei confronti di una Fondazione, di riconosciuta natura pubblica, poi diventata IPAB e successivamente ASP-Azienda pubblica di servizi alla persona - derivante da risarcimento danni per illegittima esclusione da una gara d'appalto e, quindi, non a titolo di corrispettivo di appalto, solo per il quale opera l'art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999 sugli appalti pubblici, poi modificato dal cd. "codice appalti", d.lgs. n. 163 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32788 del 13/12/2019 (Rv. 656150 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260