Azione esperita dalla P.A. - Procedimento ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - Utilizzabilità.
L'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 34552 del 27/12/2019 (Rv. 656360 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033