Contratto di vitalizio alimentare - Inadempimento del vitaliziante - Onere della prova - Riparto. Rendita vitalizia (contratto di)
In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020 (Rv. 656840 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1878, Cod_Civ_art_2697
OBBLIGAZIONI IN GENERE
INADEMPIMENTO
RESPONSABILITA' DEL DEBITORE