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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020 (Rv. 656894 - 01)

"Factoring" - Debitore ceduto - Mancata informazione circa l'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni - Conseguenze - Obbligo di risarcimento dei danni subiti dal "factor" - Esclusione - Fondamento - Avvenuta accettazione della cessione - Irrilevanza - Limiti - Principio di buona fede - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno.

In tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione; il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020 (Rv. 656894 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1262, Cod_Civ_art_1266

OBBLIGAZIONI IN GENERE

CESSIONE DEI CREDITI