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Obbligazioni pecuniarie dello Stato e degli enti pubblici - Cass. n. 11655/2020

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Obbligazioni pecuniarie dello Stato e degli enti pubblici - Interessi compensativi - Decorrenza - Liquidità ed esigibilità del credito - Momento determinativo - Emissione del titolo di spesa - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11655 del 16/06/2020 (Rv. 657951 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1282

CORTE

CASSAZIONE

11655

2020