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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - obbligo di garanzia del cedente - Cass. n. 11583/2020

Danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto per mancanza di garanzia reale - Liquidazione - Criteri.

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere.

La liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto, derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza. Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la liquidazione del danno per il vizio che rende impossibile escutere la garanzia non può più avvenire secondo un criterio prospettico, ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l'importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che avrebbe dovuto essere oggetto dell'ipoteca mancante. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11583 del 15/06/2020 (Rv. 658160 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_1266, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226

CORTE

CASSAZIONE

11583

2020