Autonomia dei rapporti originanti i contrapposti crediti delle parti – Cass. 28469/2020
Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione - Presupposto - Autonomia dei rapporti originanti i contrapposti crediti delle parti - Crediti nascenti dallo stesso contratto - Applicabilità delle norme sulla compensazione - Esclusione - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Deducibilità in appello - Limiti.
L'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. c.c. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del "thema decidendum", né rileva il carattere ufficioso dell'eccezione anche in grado d'appello in difetto delle necessarie allegazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28469 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Proc_Civ_art_345