Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilita' - del debitore - Contratti con la P.A. - Compenso condizionato alla erogazione di finanziamento - Onere della prova - Ripartizione.
Nei contratti con la P.A. in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato alla erogazione di un finanziamento da parte di un soggetto terzo, il creditore della prestazione deve unicamente provare il contratto, mentre l'amministrazione debitrice "sub condicione" del compenso deve dimostrare che il proprio comportamento è stato conforme ai doveri nascenti dall'art. 1358 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29641 del 28/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1358, Cod_Civ_art_2697
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cassazione
29641
2020