Arricchimento indiretto – Cass. n. 1708/2021
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Arricchimento indiretto - Esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c. contro il terzo - Ammissibilità - Condizioni - Insolvenza del soggetto obbligato - Nozione - Fattispecie.
In ipotesi di "arricchimento indiretto", l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo a condizione che l'indebita locupletazione sia stata conseguita in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente) con l'istante e che il soggetto obbligato verso il depauperato si sia reso insolvente nei riguardi di quest'ultimo, dovendosi intendere l'"insolvenza" come mancato adempimento e non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di arricchimento senza causa avanzata nei confronti di terzi, ritenendo che la dichiarazione di fallimento del soggetto obbligato non costituisse insolvenza nel senso indicato, potendo il creditore esercitare l'azione verso il fallito attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1708 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Dlgs_14_2019_art_201